Costituzione
Art. 1: È costituito in data XX/XX/2023 il circolo di cultura cinematografica denominato: Nuovo Cinema Teatro Sestito.
Il Circolo Nuovo Cinema Teatro Sestito è una libera associazione di fatto, regolata a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, delle leggi vigenti in materia di cinema e audiovisivo, nonché del presente statuto.
Esso ha sede in: San Vito sullo Ionio (CZ); Via Comm. Doria ed ha durata illimitata. L’eventuale cambio di sede non comporta modifiche allo Statuto.
Art. 2: Il circolo si propone di svolgere attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche. Rientra tra i suoi scopi anche ogni altra iniziativa culturale svolta mediante gli strumenti della comunicazione e audiovisiva. Inoltre, tra gli obiettivi principali il circolo si propone di preservare il Cinema Teatro Sestito.
Inoltre, il Circolo può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Soci
Art. 3: Sono soci del circolo coloro che vi si iscrivono per partecipare alle sue attività, che ne accettano lo statuto, che rispettano le decisioni degli organi statutari e che versano la quota sociale annuale. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere controfirmata per convalida da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Presidente.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell’anno sociale, per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di violazioni dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E. e rilasciata dal Presidente del Circolo. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.
Art. 4: Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo e non possono assumere cariche associative.
Art. 5: Le prestazioni fornite dai soci e da coloro che rivestono cariche elettive sono a titolo. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Organi
Art. 6: Sono organi del Circolo: a) il Presidente e il Vice Presidente, b) il Consiglio direttivo, e c) l’Assemblea dei soci.
Il Presidente
Art. 7: Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale del Circolo; dura in carica 5 anni e può essere rieletto; convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea; esercita l’ordinaria amministrazione e compie ogni atto necessario allo svolgimento dell’attività sociale. A lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.
Art. 8: Rientra nelle competenze del Presidente: a) l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, b) la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
In caso di sua assenza o di impedimento, ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vice Presidente o il tesoriere.
Il Consiglio direttivo
Art. 9: Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo del Circolo. Esso è composto da non meno di tre membri, tutti maggiorenni, eletti dall’Assemblea: tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
Art. 10: Compete al Consiglio direttivo: a) la elezione, tra i suoi membri, del Presidente e del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, b) la definizione dei programmi di attività e l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, c) la delega al Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione, d) la determinazione delle quote sociali e di quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività del circolo, e) la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale nonché della relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, f) l’espulsione dei soci ai sensi dell’Art.3, comma 3 del presente Statuto, g) la proposta di modifiche al presente statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, h) la formulazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e i) la proposta dell’eventuale scioglimento del Circolo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 11: Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti.
Art. 12: Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Le delibere sono prese a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
L’Assemblea dei soci
Art. 13: L’Assemblea, organo sovrano del Circolo, è costituita dai soci di cui all’art. 4 del presente statuto in regola con il pagamento delle quote associative. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto. Può essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. La convocazione va comunque fatta con comunicazione scritta via e-mail, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati oltre la metà dei voti esprimibili. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili. Ai sensi dell’art. 2538, 2° comma del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un solo voto. Può essere portatore di una sola delega.
Art. 14: Spetta all’Assemblea: a) definire le linee di indirizzo generale dell’attività del Circolo, b) eleggere ogni 5 anni i componenti il Consiglio direttivo fissandone il numero che non potrà essere inferiore a 3, c) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale nonché Il bilancio di previsione, predisposti dal Consiglio direttivo, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, d) approvare gli eventuali regolamenti interni, e) deliberare sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento del Circolo, f) deliberare, sentite le loro ragioni, sui ricorsi dei soci la cui espulsione è stata decretata dal Consiglio Direttivo.
Art. 15: Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci. Per lo scioglimento del Circolo e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Delle delibere assembleari e dei rendiconti annuali deve essere data pubblicità, per estratto, sul sito dell’associazione.
Patrimonio
Art. 17: Il patrimonio del Circolo è costituito: a) dalle quote associative, b) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo al Circolo, c) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, 4°comma del presente statuto, d) da eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari, e) da eventuali eccedenze attive di gestione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Non è ammessa la trasmissibilità e la rivalutazione delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro rivalutabilità.
Scioglimento del circolo
Art. 18: Lo scioglimento del Circolo deve essere deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dall’art. 16, comma 2 del presente Statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo del Circolo deve essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 19: Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea.